Il ritorno delle istituzioni
Su alcuni ambigui strumenti per cambiare il presente
La terza legge della dinamica sembrerebbe l’unico strumento che abbiamo a disposizione per descrivere quanto è accaduto nel corso degli ultimi due decenni in Italia: se è vero, infatti, che a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, possiamo dire che questo assunto si adatta perfettamente alla riscoperta, nel dibattito pubblico, del ruolo e dell’importanza del diritto, soprattutto alla luce della degenerazione della politica nostrana. Un ventennio di processi berlusconiani ha reso l’opinione pubblica edotta di una serie di tecnicismi (dalla prescrizione, passando per la ricusazione del giudice naturale per legittimo sospetto, fino alle immunità extra-funzionali, oggetto di tanti piccoli e grandi lodi ad personam, oltre al cosiddetto «utilizzatore finale» di olgettiniana memoria), tecnicismi che fino a pochi anni fa erano appannaggio soltanto degli specialisti del processo penale. La legislatura che volge al termine, invece, ci ha reso dei veri e propri esperti di diritto parlamentare, visto che non si è parlato altro che di «canguri», fiducie su maxi-emendamenti governativi,«franchi tiratori», verifica del numero legale e richiesta di voto segreto in Aula. Il culmine lo si è toccato però l’anno scorso quando, in concomitanza con il referendum del 4 dicembre, i salotti televisivi e le pagine dei giornali venivano invasi da costituzionalisti di ogni sorta e di ogni età , pronti a spiegare alla povera pensionata di turno, digiuna anche delle nozioni minime di diritto pubblico, l’inutilità e il danno dell’esistenza del Cnel per l’umanità.
Insomma, restando fedeli alla terza legge della dinamica, dopo la giuridificazione della politica non potevamo non aspettarci – ed era inevitabile, stando a quanto affermato da Sir Isaac Newton – una politicizzazione del diritto. Ed è proprio all’indagine di questa «reazione» che è dedicato il libro a cura di Chiara Giorgi e Francesco Brancaccio, Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività, (DeriveApprodi, 2017) che raccoglie le relazioni svolte da alcuni dei più autorevoli studiosi in materia, nel corso del primo semestre del 2015, in un seminario itinerante tenutosi tra la Fondazione Basso, la Libera Università Metropolitana, l’Istituto Svizzero, il Centro per la Riforma dello Stato ed il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università «La Sapienza». I fili rossi che attraversano i saggi, stando alla lettura dello scritto introduttivo dei curatori, sono essenzialmente due: da un lato, lo «stato dello Stato» contemporaneo e la critica alla rappresentazione/narrazione tradizionale delle sue funzioni sovrane; dall’altro, un rinato interesse per l’«istituzione», quale punto di partenza per una nuova ricerca sul diritto, a patto però di liberare tale concetto dalla forma-Stato e, di conseguenza, dall’idea di «istituzione-persona» (p. 7). A questi due temi, se ne aggiunge poi un terzo, più generale, ossia la necessità di una nuova riflessione sui rapporti tra diritto e politica, a partire dal recupero di quel nesso proficuo che, nel corso degli ultimi anni, è andato perso, anche o soprattutto a causa della «imponente tendenza alla neutralizzazione del conflitto» sociale (p. 18).
Per i curatori è sempre più urgente recuperare il linguaggio e l’armamentario tecnico dei diritti, da usare come potenti armi retoriche «per la progettazione di una alternativa, promessa di una trasformazione possibile» (ivi); il diritto, infatti, se considerato a partire dai suoi scarti e dalle sue eccedenze, se calato nella realtà e nella prassi sociale, sembra poter rivestire un «ruolo strategico» in ragione della sua «potenza simbolica», del suo essere «pratica discorsiva» (p. 20). Certo, per intraprendere un percorso di analisi così ambizioso, è necessario immergersi nel linguaggio sottile ed ambiguo del diritto, provando a ripensarne le categorie, magari superando un certo economicismo tanto caro alla cultura marxista, soprattutto quella italiana. A questo riduzionismo mi sembra sia ancora legato il saggio introduttivo di Antonio Negri che, quasi in maniera aforistica, afferma nel suo incipit che«Se il capitale si fa Stato, il costituzionalismo si fa articolazione del capitale» (p. 26): la questione è certamente molto più complessa e la riflessione sulla crisi dello Stato-piano sta proprio lì a dimostrare – come tra l’altro è lo stesso Negri a insegnarci – come il diritto sia ambiguo e contraddittorio. Ma ambiguità del diritto non significa necessariamente «mediazione riformista» o «compromesso di classe», anche se – ed è ancora Negri ad evidenziarlo – gli effetti positivi di questa ambiguità oggi fanno fatica a manifestarsi, perché è completamente saltato, all’interno del dispositivo statuale, ogni rapporto di mediazione politica (p. 30). Sandro Mezzadra e Brett Neilson, ponendosi sulla stessa scia dell’autore di Empire, ancor più che indagare la crisi dello Stato contemporaneo, ne approfondiscono la krisis, il mutamento, consapevoli del fatto che oggi siamo di fronte ad una trasformazione in senso stretto della funzione dello Stato: la teoria, allora, deve mirare ad una descrizione più «positiva» (in termini analitici) «di ciò che gli Stati fanno effettivamente, senza pretendere di sapere già che cosa lo Stato è o che cosa potrebbe essere» (p. 42). Solo così, aggiungono i due autori, è possibile superare i limiti della teoria normativa statualistica tardo-Ottocentesca, ancora mainstream nel dibattito scientifico, limiti questi che pur indagati nel più recente dibattito neo-marxista sulla crisi dello Stato, non sono stati fino in fondo approfonditi neppure da questo versante filosofico. Mezzadra e Neilson propongono allora di partire dall’idea di Stato-piano caratterizzante l’esperienza giuridica novecentesca, per distinguerne le tre «varietà» odierne, quello sociale-democratico, quello socialista e quello «sviluppista» (Developmental State). Questi tre diversi modelli sono tuttavia accomunati dal fatto che oggi lo Stato non deve necessariamente agire come se fosse un «capitalista collettivo ideale», quanto piuttosto come un «attore capitalistico tra gli altri, anche se può essere in una posizione di forza o di debolezza rispetto agli interessi o le agenzie con cui interagisce» (p. 52).
Con il suo saggio, invece, Pierangelo Schiera apre il dibattito sul concetto di istituzione, meglio sulle istituzioni, al plurale, definite come «contenitori, più o meno astratti, modellistici, ideal-tipici, in cui le forme di vita organizzata precipitano e si cristallizzano […] facilitando la previsione e quindi la proceduralizzazione di comportamenti conformi, allo scopo di rendere più efficace e nello stesso tempo meno conflittuale il perseguimento di obbiettivi di ordine». Intesa, quindi, in termini di durata e di discorso, l’istituzione viene (ri-)proposta come punto di partenza per indagare i rapporti tra diritto e politica, per dare nuova linfa ad un binomio teorico e pratico ormai divenuto marginale nel dibattito scientifico, anche perché «il letto in cui l’istituzione più correttamente giace è il letto del diritto, ovverosia l’ordinamento giuridico» (p. 62). Paolo Napoli fa suo l’approccio di Schiera e lo spinge verso nuovi possibili orizzonti teorici, proponendo una concezione materialistica dell’istituzione, o meglio dell’instituere, evidenziando al contempo i rischi che si nascondono dietro la fictio iuris dell’istituzione-persona. La sua proposta teorica è di far giocare l’instituere proprio contro la forma-persona, così da proiettare questo concetto«in spazi in cui il diritto non può apparire solitariamente egemone» (p. 82). Andando oltre l’istituzione-katechon, quindi, propone un modello di istituzione-cosa che, prendendo spunto da alcune intuizioni di Hauriou, prova a rendere immanente alla prassi sociale il concetto stesso di istituzione, quasi come se fosse una forma fluens della stessa prassi. L’approdo teorico (che si trasforma subito in un nuovo punto di partenza per ricerche future) di Paolo Napoli è estremamente efficace:«L’istituzione in senso classico pensa il mezzo come l’articolazione della propria volontà nel perseguimento di un obiettivo. L’istituzione rivisitata si pensa invece come il risultato, mai definitivo, di una tensione di mezzi preesistenti potenzialmente in grado di configurare strutture diverse» (p. 87).
Gli fa eco Pietro Costa nel suo saggio su cittadinanza e universalismo giuridico, quando evidenzia come il diritto sia un momento qualificante l’azione politica, in quanto strumento e posta in gioco del conflitto sociale, o per lo meno – precisa l’autore – così esso si è dato nel corso della modernità (p. 92). Certo, ricorda Costa, questo approccio non manca di limiti, anche perché se la lotta per la democrazia politica ha certamente come obiettivo quello di riconoscere i diritti a tutti, si tratta di comprendere, concretamente e in un determinato contesto storico e sociale, chi si intende inscrivere all’interno di quel «tutti»: il limite di ogni «lotta per il diritto», infatti, è da individuare proprio in quella logica dell’appartenenza che detta le regole del riconoscimento delle nuove soggettività (p. 95). Per Costa la contraddizione contemporanea insita nell’universalismo giuridico è però ormai giunta ad esiti paradossali e grotteschi: la retorica dei diritti umani globali, infatti, confligge con il rafforzamento e la chiusura dei confini statali e gli Stati-nazione, per quanto in crisi, non sono superati, i loro confini non si sono dissolti e la logica tra«dentro» e«fuori», tipica della modernità westfaliana, appare più viva che mai. Una prospettiva ulteriore per ripensare il concetto di istituzione può allora venire – come ci suggeriscono nei loro rispettivi saggi, Augusto Illuminati e Raul Sanchez Cedillo – da un recupero della prospettiva municipalista che, del resto, ha caratterizzato per secoli la storia ed il contesto politico europeo, in particolar modo di Paesi come l’Italia e la Spagna. L’istanza municipalista viene qui letta come «una territorializzazione delle istanze di autogestione e autogoverno del comune, maturate nelle lotte per la difesa dei servizi pubblici e per la riappropriazione dello spazio pubblico» (p. 126).
Illuminati, al riguardo, ricorda la repressione dei Comuneros del 1530 da parte di Carlo V, una repressione contro un «affratellamento illegale» che, in contrapposizione alle logiche sovraniste che di lì a un secolo avrebbero trionfato a Westfalia, rappresenta la «resa dei conti di una feroce sovranità con il vivere civile repubblicano che tracciava una strada diversa per l’accumulazione del capitale e la libertà dei cittadini» (p. 111). Da ultimo Gaetano Azzariti, ritornando prepotentemente sulle questioni al centro del dibattito odierno – e in particolar modo sul nesso tra Costituzione e democrazia – chiarisce come il costituzionalismo democratico non possa essere ridotto a una mera proclamazione di diritti, ovvero alle formule stereotipate del normativismo classico, in quanto esso è «processo storico concreto che è giunto a maturazione nel momento in cui i principi enunciati nei documenti [costituzionali] hanno trovato soggetti politici in grado di farli valere» (p. 131). Il rischio oggi, invece, è che si dia una scissione tra queste soggettività e le costituzioni strappate al Potere: gli esiti di questa dinamica, che la globalizzazione neo-liberale sembra favorire, sono sempre più imprevedibili e, secondo Azzariti, potrebbero assumere forme diverse: «Potrebbe manifestarsi in via di fatto nella ridotta capacità della Costituzione di condizionare – se non decisamente di assoggettare – la politica. Potrebbe esprimersi in via di diritto nell’ipotesi in cui la prima dovesse rientrare nella disponibilità della seconda» (p. 135). Il rischio, in sintesi, è quello di un «neo-medioevalismo costituzionale» in grado di di ridurre la proclamazione dei diritti a mero orpello di una politica che, invece, si incammina verso una «rifeudalizzazione» della società, con il sostegno di tecnocrati e di economisti mainstream.
In conclusione, il libro curato da Chiara Giorgi e Francesco Brancaccio ha il grande merito di porre al centro del dibattito politico e scientifico il problema che il diritto incarna nel presente, evidenziando come oggi più di ieri esso assuma – per restare fedeli al linguaggio marxiano – caratteristiche «infra-strutturali», venga cioè utilizzato dalla plancia di comando capitalistico-finanziaria per plasmare le istituzioni statali e la società nel suo complesso (a partire dalla negazione della stessa esistenza di quest’ultima). Si tratta, allora – e questa mi sembra che sia l’ipotesi di lavoro che i curatori offrono al dibattito e alle ricerche future sul tema – di saper cogliere e, sotto alcuni punti di vista, trarre a proprio vantaggio quell’ambiguità propria del diritto che consente di utilizzarlo come strumento contro-egemonico di scardinamento dell’impalcatura istituzionale dello Stato neo-liberale.
Parafrasando il titolo di un lavoro di Habermas di alcuni anni fa – ma ponendosi in radicale contrasto con i suoi approdi teorici – si tratterebbe forse di riscoprire quell’ambiguità che fa del diritto i l«medium costruttore di nuove istituzioni politiche veramente democratiche». Se, infatti, come aveva acutamente osservato Gilles Deleuze, riprendendo uno dei leit-motiv del giacobinismo più radicale, «la tirannia è un regime in cui ci sono molte leggi e poche istituzioni; la democrazia è un regime in cui ci sono molte istituzioni e pochissime leggi», allora si tratta di reimpadronirsi del medium giuridico, non per costruire una nuova legalità da contrapporre a quella neo-liberale, ma per edificare nuove istituzioni che davvero – come suggeriscono i lavori presenti nel libro -, siano espressione dell’autogoverno collettivo, siano l’esito politico di una riappropriazione della produzione comune e svolgano una funzione di redistribuzione della ricchezza sociale. Si tratta cioè, in qualche modo, di superare una certa visione vetero-marxista (che ancora serpeggia strisciante nelle più aggiornate e rinnovate teorie post-marxiste) che vede il diritto come qualcosa di cui diffidare, perché uno strumento ontologicamente legato alla grammatica del Potere. Si tratta, invece, di mettere a valore una caratteristica tipica della ragione giuridica, la capacità di ripensare e di reinventare, utilizzando la fantasia e l’immaginazione, le istituzioni del presente, per aprirle a nuove istanze politiche e sociali, dando così forma e sostanza ad ogni alternativa possibile.
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