Non solo lavoretti

Verso un nuovo statuto del Lavoro

Claire Fontaine, Untitled (The Invisible Hand) (2011) - Courtesy of the artist
Claire Fontaine, Untitled (The Invisible Hand), 2011.

È nata una nuova collana, Diritto al presente, diretta da Alessandra Quarta e Michele Spanò, ed edita da Rosenberg&Sellier. Un progetto che vuole tenere insieme diritto e scienze sociali, costruendo ponti e alleanze. Qui anticipiamo un estratto del primo volume, Non solo lavoretti, di Simone Carrà che indaga i risvolti lavorativi dell’economia delle piattaforme. Un nuovo statuto del Lavoro sembra necessario per reagire all’incapacità – o, forse, all’impossibilità – di riconoscere nel lavoro 4.0 i connotati della subordinazione e nella subordinazione tradizionale il paradigma lavorativo dei nostri giorni.

La cosiddetta «riforma Fornero» ha costituito una vera e propria «rivoluzione culturale», perché per la prima volta ha smantellato il sistema di Employment Protection Legislation (epl) italiano (riuscendo – giova ricordarlo – laddove il ddl n. 848/2002 aveva fallito), mentre i successivi passaggi legislativi di cui al Jobs Act «targato Italia» altro non sono che l’estremizzazione di un cambiamento culturale che tuttavia aveva avuto origine con il governo «tecnico» di Mario Monti.

Tale «rivoluzione» ha fallito, non solo perché ha provato a imporre legislativamente un modo di pensare che è estraneo alla tradizione giuslavoristica (e giuridica) italiana (assumendo una prospettiva economicistica da Law and Economics), ma soprattutto perché ha creato un sistema di norme già vecchio, in cui la realtà attuale fatica a riconoscersi. Versiamo ancora, nonostante le recenti riforme (e gli ancor più recenti revirements politici), in un contesto di irreversibile cultural gap, che rende il nostro ordinamento impermeabile alle istanze di tutela delle nuove (e neanche troppo nuove) generazioni, arroccandosi dietro il rimpianto di un passato che non potrà mai più tornare, perché il mondo del lavoro, piaccia o meno, è cambiato e con tali cambiamenti è necessario confrontarsi.

È per questo motivo che, indipendentemente dalla reale bontà dei precedenti interventi legislativi (e, soprattutto dell’effettiva corrispondenza di questi ultimi con le finalità ostentate nella propaganda mediatica), ritengo che oggi la vera «sfida» sia un’altra, e il «campo di battaglia» sia nel dibattito culturale, prima ancora che nelle aule parlamentari. Non vi sarà spazio per alcuna importante «riforma» del diritto del lavoro, infatti, se preliminarmente non si sarà formata una «coscienza sociale» tra i destinatari cui tale ipotetica riforma dovrà rivolgersi, coscienza di cui l’attuale tessuto lavorativo italiano è oggi privo, disorientato com’è dall’ostinazione della politica organizzata, della magistratura e delle stesse parti sociali a restare ancorati a un paradigma di «lavoratore» che non ha più niente a che fare con il mondo del lavoro attuale.

Il gap che non permette di riconoscere quali siano le sorti del mondo del lavoro (e pertanto del diritto del lavoro) è a ogni livello, e non riguarda soltanto gli anni di Industry 4.0, ma ha le sue origini almeno agli inizi del nuovo secolo, quando la realtà del «precariato» ha raggiunto dimensioni di un vero e proprio fenomeno sociale, senza che tuttavia i «precari» maturassero la consapevolezza di essere tali, e ciò non perché vittime di chissà quali soprusi, ma perché figli di una nuova epoca che con la «precarietà» (o «flessibilità», che dir si voglia, la prospettiva poco muta la realtà delle cose) doveva imparare a confrontarsi, e non limitarsi a fingere (soprattutto con se stessi) che tale precarietà non esistesse.

Questo libro prova a porsi questo obiettivo: dare un contributo alla maturazione di quella consapevolezza e di quella coscienza sociale, senza la quale una prospettiva de iure condendo sarebbe già in partenza votata al fallimento […]. Una «soluzione francese» per il problema del lavoro nelle piattaforme (e pertanto l’invocato intervento legislativo volto a introdurre uno statuto disciplinare ad hoc per i driver di Uber e i rider di Foodora e Deliveroo) – peraltro (perlomeno in parte) già intrapresa dal legislatore italiano con il «decreto crisi» – è senz’altro auspicabile, ma si risolverebbe, come detto, in un mero palliativo di dubbia valenza sistematica. […]

Mi chiedo allora se, traendo spunto dal fallimento di questo tentativo riformatore e dalla consapevolezza del livello di (im)maturità del contesto sociale italiano, non sia opportuno oggi rifuggire, con consapevolezza, dall’impellenza del dilemma qualificatorio e rivolgere la propria attenzione al diverso livello, non certo privo di ostacoli, della «selezione delle tutele» in un’ottica però rivolta generalmente al lavoro, senza differenziazioni dovute alla natura subordinata o autonomo del rapporto.Vale a dire: non importa se autonomo o subordinato (o «economicamente dipendente»), quel che importa è che sia tutelato.

Mi chiedo, infatti, se non sia più utile oggi dare una connotazione di «alterità» al Lavoro 4.0 rispetto al paradigma lavorativo tradizionale. Solo in tal modo è possibile riferirsi al «lavoro», inteso nella sua accezione più ampia di attività lavorativa, e svincolato da qualsivoglia connotato di subordinazione o autonomia. Allo stesso tempo, è necessario conferire al «lavoro» di per sé – subordinato o autonomo che sia – quello standard minimo di tutele, senza il quale ogni prestazione lavorativa perde (come ha effettivamente ormai, molto spesso, perso) i connotati di decenza e sostenibilità che il «diritto al lavoro», in ogni sua forma, deve avere, salvo uscire da un contesto di valori di cui i principi costituzionali sono solo la manifestazione normativa.

Una cesura con il passato dunque, che parta da una presa di coscienza che il lavoro è cambiato e che merita tutela per il solo fatto di essere tale. Questo non vuol dire fare tabula rasa del passato. Vuol dire invece andare avanti e rifondare il lavoro a partire da un minimo comune denominatore – un nuovo statuto del Lavoro – cui partecipino tutte le tipologie di lavoratori, perché il solo fatto di prestare un’attività lavorativa deve dar adito alla possibilità di accedere alle tutele minime di legge.

Si tratta di un approccio senz’altro meno nobile e «puro» di chi – pur correttamente e doverosamente, a mio avviso – argomenta la necessità di una rivisitazione dei fondamenti assiologici della dicotomia subordinazione-autonomia di cui oggi vive l’ordinamento giuslavoristico italiano. Ciononostante ritengo che sposare oggi una prospettiva pragmatica dei «piccoli passi» possa condurre, poi, nel medio e lungo periodo, a una più mirata rielaborazione di quelle categorie che si vorrebbe già oggi mettere alla prova, in un contesto in cui, tuttavia, mi pare che il tessuto sociale stesso italiano difetti di quel presupposto imprescindibile da cui ogni grande riforma deve necessariamente trarre origine, che sono la consapevolezza e la coscienza sociale.

Molto più realistico (e utile all’obiettivo) ritengo che sia oggi invece catalizzare il dibattito – mantenendolo a un livello di «selettività delle tutele» (con buona pace dei tentativi di universalismo da cui muove il decontestualizzato tentativo di formulare una versione rivisitata di reddito di base che dà contenuto all’attuale dibattito politico italiano) – su quali debbano essere le tutele imprescindibili che il lavoratore 4.0 (subordinato o autonomo che sia) deve vedersi garantite in quanto lavoratore, al fine di mantenere un minimo livello di decenza, alla luce però, si badi bene, di un paradigma lavorativo del tutto nuovo e, per l’appunto, più… autonomo.

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