Che cos’è uno sciopero nell’epoca della vita al lavoro? Quando il lavoro di riproduzione, di cura, di linguaggio, d’affetto esce dalla scena domestica e si piazza al centro dei dispositivi della subordinazione >…
Lotto Marzo
Molto di più di 194
A sole 24 ore dalla pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione di due medici non obiettori al San Camillo di Roma, il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma, l’Associazione dei medici cattolici, la Cei, la Lorenzin e dulcis in fundo Mirabelli, il presidente della Corte Costituzionale, si dichiaravano già contrari al provvedimento. Medici Cattolici e Cei hanno denunciato il concorso in quanto costituirebbe un «invito all’aborto». La cosa non sorprende considerando la matrice neofondamentalista cristiana che li accomuna.
Non sorprende neppure che la Lorenzin non sappia interpretare il testo della legge 194, o che non capisca i problemi del paese in cui si trova – nessuno, lei compresa, si spiega perché – a essere Ministra della salute. Preoccupa di più, invece, il fatto che il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma e il Presidente della Corte Costituzionale ritengano il concorso «iniquo» e fonte di «discriminazioni». Soprattutto perché l’ospedale San Camillo e la Regione Lazio si stanno attenendo al dettato dell’art. 9 della 194. Sarebbe stato bello, se la Regione Lazio avesse agito radicalmente, abolendo l’obiezione in tutte le strutture sanitarie del territorio. Invece in Lazio l’obiezione è all’80% e il bando di concorso mira esclusivamente a garantire la non interruzione del servizio con l’assunzione di due soli medici non obiettori, inserendo la clausola della mobilità/esubero nel caso l’obiezione sia sollevata successivamente.
Purtroppo l’art. 9 della l. 194 prevede la possibilità per il personale di avvalersi dell’obiezione di coscienza in materia di interruzione di gravidanza, ma non ne regolamenta il ricorso. Non vi è alcun indizio per limitare il danno nella legge stessa, ecco perché ci sono regioni dove l’obiezione supera l’80%. Il legislatore non ha fissato alcun tetto, alcun parametro. Si limita a specificare che è competenza delle regioni monitorare sulla corretta proporzione tra obiettori e non obiettori. Infatti, a leggere bene l’art. 9 si apprende che le strutture sanitarie devono in ogni caso «assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8» e che in aggiunta «la regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale».
Quest’assenza di indizi, questa vaghezza del testo di legge, è tuttavia anche una risorsa di possibilità: le regioni che volessero contenere le percentuali inaccettabili di obiezione di coscienza potrebbero farlo autonomamente.
Quest’assenza di indizi, questa vaghezza del testo di legge, è tuttavia anche una risorsa di possibilità: le regioni che volessero contenere le percentuali inaccettabili di obiezione di coscienza potrebbero farlo autonomamente. In passato la regione Puglia aveva riconosciuto, ad esempio, un vero e proprio dilagare dell’obiezione di coscienza nei consultori, fenomeno che rendeva difficile persino ottenere il certificato per accedere alla procedura di IVG. Con la delibera n. 735 del marzo 2010 la Giunta regionale Pugliese, attraverso l’assunzione di personale (ostetriche e ginecologi) non obiettore, intendeva riorganizzare la rete territoriale dei consultori pubblici, al fine di riequilibrare la sproporzione imposta dall’aumento del numero di obiettori di coscienza nei consultori.
La delibera fu, però, impugnata dal Forum Associazioni Medici Cattolici e dal Movimento per la Vita, i quali, rivolgendosi al TAR Puglia, ottennero la sua revoca immediata nel settembre del 2010, con la sentenza n. 03477/2010. Il TAR pugliese motivava la sua decisione sostenendo che all’interno dei consultori non si eseguono vere e proprie IVG e che dunque la massiccia presenza di obiettori non costituisce motivo valido ai fini dell’esclusione da concorso pubblico, non riguardando l’obiezione l’attività informativa e assistenziale precedente e seguente l’intervento. Inoltre, secondo il TAR la delibera regionale presentava caratteri discriminatori e violava il diritto costituzionale all’eguaglianza, non potendo escludere per motivi di coscienza dei professionisti dall’accesso ad un concorso.
Speriamo vivamente che ciò non accada anche per il concorso del San Camillo. Riteniamo, infatti, che non sia discriminatorio, e che dunque sia rispettoso della Costituzione, un bando che mira ad assumere ginecologi che adempiono a tutte le funzioni indispensabili ed essenziali per la struttura al fine di garantire la salute delle donne. Crediamo piuttosto che l’obiezione di coscienza costituisca una forma di discriminazione basata sul sesso e un abuso di diritto. Proviamo per un attimo a ribaltare la prospettiva. Interroghiamo la Costituzione non a partire dal diritto del medico all’obiezione di coscienza, ma dal diritto delle donne alla salute e all’autodeterminazione.
Partiamo dal noto art. 3, comma 2, nel quale leggiamo: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
È troppo difficile per la Corte Costituzionale prendere in considerazione l’ipotesi che una maternità non desiderata rappresenti un ostacolo, non solo di tipo economico e sociale, ma anche fisico e psicologico, per il pieno sviluppo delle donne, della loro libertà e partecipazione alla vita politica e pubblica?
Una legge che autorizza un medico a non farmi abortire e mi costringe a partorire contro la mia volontà, è una legge che mi rispetta in quanto persona?
Ancora, all’art. 32 la nostra Costituzione afferma che «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo» e che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Stando a questo articolo diventa cruciale chiedersi se l’istituto giuridico dell’obiezione di coscienza, così come previsto dall’art. 9 della l. n. 194, rispetti i principi fondamentali di costituzionalità. Più esattamente diventa urgente chiedersi: una legge che autorizza un medico a non farmi abortire e mi costringe a partorire contro la mia volontà, è una legge che mi rispetta in quanto persona?
L’art. 32 tutela il medico o le persone/pazient*? Perché dovremmo negoziare con i medici le nostre idee di salute e libertà di scelta in materie tanto intime e soggettive quali la sessualità e la riproduzione?
I medici dovrebbero rientrare tra quelle categorie di professionisti che rivestono funzioni pubbliche, tenute a rispettare dei doveri fondamentali. A questo proposito Federica Grandi nel libro Doveri costituzionali e obiezione di coscienza ci ricorda che l’art. 54 della Costituzione obbliga al dovere di fedeltà alla Repubblica, e che il suo comma 2 specifica che le pubbliche funzioni sono più tenute a rispettare tale dovere perché più stretto è il vincolo che le lega alla comunità politica. L’obiezione di coscienza si pone come un’eccezione alla norma ed è foriera di contraddizioni troppo grandi perché l’ordinamento giuridico, e più in generale la comunità politica, possa accettarla così com’è, senza predisporre opportune garanzie di non compressione dei diritti dipendenti dall’atteggiamento del medico. Il medico, difatti, sarebbe tenuto dal dovere di fedeltà alla Repubblica a non obiettare, a prestare il dovuto servizio alla comunità cui appartiene, proprio in virtù del vincolo rappresentato dalla solidarietà sociale: eppure l’ordinamento per venire incontro alla sua coscienza permette, appunto, l’obiezione di coscienza; ma questa non può trasformarsi in uno strumento per sabotare il legittimo diritto delle donne. Federica Grandi interpreta, dunque, l’applicazione della facoltà di obiettare alla l. 194 come un’ipotesi di «abuso di diritto», stante l’aggiramento dello scopo originario della norma.
La percentuale di obiettori è tale da aver pregiudicato la piena applicazione della l. n. 194. L’obiezione di coscienza non è più solo mezzo per esprimere la libertà personale, dato l’elevato numero di ospedali che ormai esercitano una sorta di obiezione di struttura e in cui non è possibile interrompere una gravidanza, contravvenendo tra l’altro allo stesso art. 9. Non si può negare, infatti, che l’obiezione di coscienza sia diventata uno strumento politico, diffuso e promosso soprattutto da cattolici ed esponenti del Movimento per la Vita, utilizzato al fine di negare alle donne la piena capacità di decidere del proprio corpo. Consideriamo inoltre che non esiste un equivalente per il controllo del corpo maschile. In Italia, infatti, non esiste un intervento medico riservato ai soli uomini per il quale è previso il diritto all’obiezione dei medici. Ammettere l’accesso per metà della popolazione, quella maschile, a ogni tipo di cura medica, per poi negarne alcune all’altra metà, quella femminile, si configura solo come una discriminazione che segue linee di sesso.
Secondo la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), la discriminazione in base al sesso include le leggi che hanno lo scopo, o l’effetto, di ostacolare l’accesso delle donne a ogni diritto e a ogni libertà fondamentale. Già nel 1999 il Comitato CEDAW affermava che «le leggi che criminalizzano le procedure mediche rivolte alle sole donne, e che puniscono le donne che vi ricorrono» rappresentano «delle barriere rispetto all’accesso delle donne ad un adeguato diritto alla salute»1. Pertanto negare il diritto all’IVG significa oggi praticare una forma di discriminazione nei confronti delle donne.
La CEDAW ha inoltre espresso esplicitamente la sua preoccupazione sulle difficoltà nell’accesso all’IVG causate dalle leggi che permettono l’obiezione di coscienza al personale medico. Il Comitato ha chiarito che in queste circostanze è compito del governo nazionale assicurare che vi siano alternative valide per garantire i diritti riproduttivi delle donne. Inoltre, secondo lo stesso Comitato, il servizio pubblico nazionale dovrebbe sempre assicurare l’accesso alle procedure di IVG, anche obbligando il personale medico a non ostacolare le stesse, in nome del diritto delle donne a non essere costrette a portare a termine la gravidanza2.
Ricordiamo poi che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali (CEDS) in data 8 marzo 2014 ha accolto il ricorso di LAIGA e IPPF (n. 87/2012) «condannando» l’Italia perché non garantisce il diritto alla salute delle donne, sostenendo che l’obiezione di coscienza non può rappresentare un ostacolo al suo raggiungimento. Il CEDS inoltre, in data 11 aprile 2016, ha accolto anche il ricorso della CGIL (n. 91/2013) «condannando» l’Italia perché viola: l’art. 11 (diritto alla salute) della Carta Sociale Europea, in combinato con l’art. E (non-discriminazione) e l’art. 26 (Diritto alla dignità sul lavoro).
Tuttavia, per quanto molte/i si appellino all’Europa, vorremmo ricordare che le pronunce del Comitato per i diritti sociali non sono vere e proprie condanne, sono dichiarazioni di violazione della Carta dei Diritti Sociali europea. Certo, può entusiasmare sapere che qualcuno a Strasburgo si sia accorto che l’Italia non garantisce l’accesso all’aborto e che ci denunci per questo, ma occorre essere ben consapevoli che senza percorsi politici capaci di confliggere, senza movimenti dal basso che rivendichino moltopiùdi194 non andremo molto lontano.
Del resto l’Unione Europea in se stessa non ci ha aiutato neanche nel caso della risoluzione Estrela, il cui iter è emblematico. La risoluzione Estrela prevedeva un ampliamento delle libertà riproduttivo-affettivo-sessuali e ovviamente è stata bocciata. Al suo posto è stata approvata una brevissima relazione del Ppe, che recita «la formulazione e l’applicazione delle politiche in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nonché in materia di educazione sessuale nelle scuole sia di competenza degli Stati membri».
In questa relazione è evidente la tendenza neofondamentalista e neoconservatrice europea: in una sola frase sono riusciti a sintetizzare gli obiettivi anti-gender e no-choice del secolo. Se ci sono Stati che non hanno alcuna cultura della contraccezione o dove non si può abortire, Stati in cui a scuola si discriminano bambin* queer o figl* di coppie non eteronormate, al Ppe fa solo piacere. E poi ricordiamo che i pro-life dichiarati seduti nel parlamento europeo sono 26, che Tonio Borg dirige la Commissione Salute e che Carlo Casini ha diretto fino a poco fa la Commissione Affari Sociali. Insomma sono loro a progettare gli attuali dispositivi di biocontrollo, a frapporre ostacoli tra i nostri desideri e la nostra capacità di perseguirli.
Vogliamo diritti sociali, libertà di transito tra i generi senza confini normativi. E Lotto marzo invaderemo le strade anche per ribadire che i nostri corpi e i nostri desideri valgono più della coscienza dei medici
Noi, però, abbiamo istanze e desideri che non siamo dispost* a barattare. Noi crediamo che il futuro non sia solo una promessa aleatoria condensata nell’immagine di un bambino mai nato. Noi sappiamo che la cura non esiste solo nel rapporto genitore-figlio, che non è la biologia a stabilire le geografie dei nostri affetti, che non è la legge in sé a risolvere i nostri problemi.
Il concorso del San Camillo è solo un primo passo, cui dovrebbero seguirne molti altri se il nostro obiettivo rimane quello di Non Una di Meno: «Sui nostri corpi, sulla nostra salute e sul nostro piacere decidiamo noi»3!
Per questo continueremo a lottare per il diritto all’aborto libero, sicuro e gratuito, contro il sistema binario dei generi. Vogliamo diritti sociali, libertà di transito tra i generi senza confini normativi. E Lotto marzo invaderemo le strade anche per ribadire che i nostri corpi e i nostri desideri valgono più della coscienza dei medici!
Note
↩1 | Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 24: Article 12 of the Convention (women and health), (20th Sess., 1999), in Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, at 358, U.N. Doc. HRI/GEN/1/ Rev.9 (Vol. II) (2008). |
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↩2 | Italia, 353, U.N Doc. A/52/38 Rev.1, Parte II, 1997; Polonia, 25 U.N Doc. CEDAW/C/POL/CO/6, 2007. |
↩3 | Punto programmatico del Tavolo Diritto alla Salute Sessuale e Riproduttiva condiviso in assemblea nazionale Non Una di Meno a Bologna il 4/5 febbraio. Per il report completo del tavolo si veda: https://nonunadimeno.wordpress.com/2017/02/08/tavolo-diritto-alla-salute-sessuale-e-riproduttiva/ |
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